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Sicurezza aziendale : il caso di Prato
Primo dicembre 2013, periferia di Prato, sette lavoratori cinesi morivano avvolti dalle fiamme nella fabbrica tessile nella quale lavoravano. Una tragedia del lavoro nero e dell’immigrazione che però non ha previsto nessuna violazione diretta delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
La vera responsabilità legale è stata causata dall’aver affittato ad uso industriale un immobile strutturalmente inadeguato a tal utilizzo. Questa è la motivazione alla base della condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per il reato di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo che il Tribunale di Prato ha inflitto ai proprietari dei capannoni industriali sede della ditta tessile “Teresa Moda”. Precedentemente condannati furono anche la titolare e i gestori dell’azienda.
L’esito processuale ha attestato come i due locatori fossero a conoscenza che l’immobile non consentiva una corretta gestione del rischio di incendio da parte degli occupanti, in particolare a seguito della costruzione di un soppalco adibito a dormitorio ed a inadeguatezze nelle vie di fuga e nell’impianto idrico antincendio fisso.
L’Inail si è costituito parte civile ottenendo una provvisionale di 500mila euro da parte del Tribunale ed a carico degli imputati e della responsabile civile, col riconoscimento del diritto a ottenere la liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a esso spettanti. La sentenza segna un importante riconoscimento della giurisprudenza sotto il profilo dell’azione di regresso, cioè l’azione giudiziale con cui si fa valere il diritto autonomo dell’Istituto al rimborso delle prestazioni (ex artt. 10 e 11 del Testo Unico, dpr 1124/65).
Nelle motivazioni del giudice, da un lato, viene ribadito il diritto dell’Inail al ristoro del danno d’immagine subito in virtù del rispetto delle norme sulle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dall’altro, viene specificato come l’Inail, per ottenere il rimborso delle somme già erogate e delle future rendite in favore dei parenti delle vittime, possa vantare l’azione di regresso nei confronti dei proprietari locatori di un immobile a uso industriale, alla stessa stregua dei datori di lavoro condannati.
Inoltre la sentenza stabilisce come tale azione interessi quanti, anche se totalmente estranei al rapporto di lavoro, rivestano una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori infortunati in relazione alle norme di comportamento poste a loro tutela.
Al di là delle inadempienze commesse dall’imprenditore, i due locatori avevano precisi obblighi nei confronti dei soggetti terzi, gli operai morti, poiché con la stipula del contratto di affitto avevano consegnato a uso industriale un immobile in condizioni strutturali del tutto inidonee a tale utilizzo.
La loro condotta non ha trasgredito solo alle obbligazioni principali del locatore sancite dal Codice Civile, ma anche alle disposizioni del Testo unico in materia edilizia che interessano tutti coloro che effettuano interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza.
Queste regole di comportamento in relazione a un immobile destinato a uso industriale costituiscono delle norme di tutela della sicurezza di quei soggetti che sono destinati a occupare tali ambienti, in qualità di dipendenti del datore di lavoro locatario. Da qui il significativo riconoscimento da parte del Tribunale di Prato del diritto dell’Inail a esercitare l’azione di regresso nei confronti di persone civilmente responsabili pur se totalmente estranee al rapporto di lavoro, dal momento che il loro comportamento ha comunque provocato l’evento lesivo in occasione di lavoro e una conseguente condanna penale.
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