Sicurezza
La sicurezza antincendio nel condominio
Il condominio richiede una costante opera di manutenzione e di messa in sicurezza al fine di garantire una adeguata tutela della incolumità dei condomini. Bisogna innanzitutto distinguere gli atti urgenti di messa in sicurezza dagli interventi di ripristino.
Per quanto riguarda gli atti urgenti di messa in sicurezza, la cui posticipazione all’esito di una assemblea condominiale potrebbe certamente comportare il verificarsi dell’evento dannoso, vanno eseguiti immediatamente e l’amministratore deve, in forza dell’art.1130 c.c., limitarsi a metter in sicurezza il fabbricato rinviando alla futura assemblea l’eventuale ripartizione delle spese sostenute.
In questi casi, l’amministratore od ognuno dei condomini potrà richiedere l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione, a titolo gratuito, della causa di pericolo, mentre saranno questi ultimi a redigere apposito verbale nei confronti del condominio o del proprietario della singola unità immobiliare dando un termine per eseguire i lavori, tale verbale verrà trasmesso anche alle autorità comunali.
Per le altre opere di messa in sicurezza necessarie, ma il cui grado d’urgenza risulti inferiore, l’amministratore dovrà indire un’assemblea straordinaria. Per procedere ai lavori di messa in sicurezza di un edificio condominiale sarà necessario ottenere una delibera assembleare di approvazione della relazione tecnica, accompagnata da documentazione ulteriore comprovante lo stato delle cose. Ottenuta la perizia tecnica si riconvoca l’assemblea per discutere i termini della relazione e la delibera per procedere alla gara d’appalto per la nomina del direttore dei lavori.
La nuova legge sul Condominio prescrive la sussistenza di un fondo speciale per l’attivazione di opere di manutenzione e conservazione che il complesso condominiale dovrebbe predisporre. Questo funziona a tutela della messa in opera per fronteggiare ogni tipo di spesa ed ha natura per lo più cautelativa.
Ad ogni modo, le spese per ogni intervento vengono suddivise tra i condomini in ragione delle quote millesimali di spettanza. Tecnicamente, quale ente di gestione dotato di un proprio amministratore e di un’assemblea, il condominio potrà commissionare, sotto forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile sui cantieri mobili o temporanei, e l’amministratore viene in tal caso qualificato come committente dei lavori stessi.
Il committente o il responsabile dei lavori dovrà anche verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che dovranno esibire la documentazione relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, il documento di valutazione dei rischi, la documentazione di conformità delle macchine o attrezzature impiegate etc., redigendo apposita relazione sui medesimi.
Dopo aver sottoposto all’assemblea condominiale i vari preventivi e aver scelto l’impresa affidataria dei lavori, e dopo l’espletamento delle pratiche di rito (DIA, permesso di costruire, occupazione del suolo pubblico), l’amministratore dovrà nominare il coordinatore in fase di progetto (il quale redige la relazione sul Piano di Sicurezza e Coordinamento) e il coordinatore in fase di esecuzione (il quale deve svolgere attività di verifica e controllo al fine di evitare infortuni).
Diverso il discorso invece per la messa in sicurezza delle singole unità immobiliari di proprietà individuale. Sarà esclusivo interesse di chi occupa la singola unità immobiliare infatti di premurarsi dello stato di sicurezza e salubrità dello stesso, ai fini della propria incolumità, nonché di quella degli altri condomini, per ovvie ragioni di vicinanza. Facciamo inoltre presente che tutti i condomini sono soggetti alle minime prescrizione previste dalla prevenzione incendi. Infatti alcune attività vengono disciplinate e pertanto sono soggette all’emissione del Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Resta però l’obbligo di adeguarsi al rispetto di minime misure di sicurezza antincendio anche tutte quei condomini che non superano i limiti prescritti.
Pertanto gli amministratori di condominio devono provvedere all’installazione di estintori nei vari garage e ambienti comuni tenendo come riferimento il consiglio di minimo un estintore a piano. Inoltre deve verificare con cadenza semestrale tutti i dispositivi antincendio come ad esempio le uscite di sicurezza e dotare il condominio di segnaletica di sicurezza anche quando il condominio non rientri in una attività a rischio di incendio medio.
E nel vostro condominio ci sono gli estintori? Siamo a disposizione degli amministratori per fornire tutto il supporto necessario.
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