Sicurezza
La sicurezza antincendio negli alberghi
La sicurezza e la tutela del settore alberghiero sono regolamentati sia dalla normativa nazionale (D.Lgs 81/08; DM 10/03/98; DM 16/03/12) che da quella internazionale ai sensi della direttiva quadro 89/391/CE, e dalle direttive singole volte a normare il settore turistico alberghiero.
Uno dei temi più importanti in materia di prevenzione è quello relativo alla gestione dell’antincendio; una struttura ricettiva alberghiera infatti deve essere considerato un luogo da tutelare sia per gli operatori che vi lavorano, che per gli ospiti che la frequentano.
La messa in sicurezza degli alberghi è stata da poco oggetto di revisioni per quanto riguarda la legislazione. Infatti è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 Febbraio 2015 n. 49, la Legge del 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014).
Tra le tante le novità da segnalare lo slittamento dal 30 aprile al 31 ottobre 2015 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Questa proroga riguarda tutti gli alberghi con oltre 25 posti letto e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012. La proroga consente di disporre del lasso di tempo utile a consentire alle strutture ricettive turistico-alberghiere di adeguarsi alle misure antincendio sulla base delle nuove regole tecniche semplificate in via di adozione.
La normativa di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, classifica le strutture ricettive alberghiere in tre categorie:
- A rischio basso, con oltre 25 e non oltre 50 posti letto
- B rischio medio, con oltre 50 e non oltre 100 posti letto
- C rischio elevato, con oltre 100 posti letto
Il Decreto del 16 Marzo 2012 concerne l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Nello specifico decreta:
- Scopo e campo di applicazione
- Piano straordinario di adeguamento antincendio
- Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio
- Controlli al termine del piano straordinario di adeguamento antincendio
- Requisiti di sicurezza antincendio per l’accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio
- Entrata in vigore
Dopo l’adeguamento, occorre presentare la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) antincendio, la quale autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera al comando provinciale dei vigili del fuoco che. Questi ultimi al fine di accertare il rispetto e la sussistenza delle prescrizioni antincendi, entro i successivi 60 giorni effettua la verifica a campione o sulla base di programmi settoriali previsti a livello nazionale (nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera ricada nella categoria A o B) e il sopralluogo atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (Cpi) nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera ricada nella categoria C. A esito positivo il Comando rilascia, su richiesta dell’interessato, il verbale di visita tecnica.
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