Normativa
Quali tipi di presidi di primo soccorso prevede la normativa vigente?
Per i presidi di primo soccorso attualmente è in vigore quanto previsto dal D.M. 388 del 15 Luglio 2003 che classifica le aziende nel seguente modo:
- Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più’ elevato.
Il testo completo della legge e i suoi allegati sono consultabili sul sito della gazzetta ufficiale
In base al gruppo di appartenenza il legislatore definisce la tipologia di materiale che deve essere contenuto nella cassetta di primo soccorso.
Alcuni spunti ulteriori che possiamo dare ad un testo di legge che è estremamente chiaro e lineare sono questi:
- per unità operative si intendono anche i mezzi aziendali che devono essere dotate di cassettine di primo soccorso (da aggiungere inoltre un estintore a polvere da Kg. 02)
- Per tutte le attività di laboratorio e lavorazioni alimentare o comunque soggette ad HACCP si raccomanda l’utilizzo di cassette di primo soccorso che contengano cerotti e/o bendaggi di colore BLU.
- Per tutte le attività ben oltre i 3 dipendenti è il caso di individuare cassette di primo soccorso del tipo “maggiorato” che tenga conto di un maggior numero di persone e soprattutto che queste vengano ben distribuite all’interno dei vari reparti di produzione
- Il personale che dovrà effettuare il primo intervento in caso di necessità deve essere adeguatamente formato (la formazione va rinnovata ogni 36 mesi) secondo quanto previsto proprio dal D.M. 388 e deve essere di numero adeguato.
- Il decreto 388 prevede che oltre alle cassette di primo soccorso il datore di lavoro deve prevedere che vicino a queste ultime sia presente “un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale” Resta chiaro che si tratti, visto anche i tempi moderni di un telefono o telefono cellulare sempre a disposizione.
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