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Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario – oleificio
Il deposito di olio di oliva vergine costituisce un’attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco, in quanto ascrivibile al p.to 12 dell’Allegato 1 del DPR 151/11.
Con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle imprese del settore, indicando gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi, sono state predisposte le “Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario – oleificio”.
Il documento è il frutto della collaborazione tra Associazioni di categoria ed Uffici della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. In particolare, basandosi su misure di carattere prescrittivo dettate anche dall’esperienza maturata nell’ambito dell’espletamento dell’attività di prevenzione incendi per questa specifica attività, le suddette linee guida rappresentano un mezzo per individuare un insieme di misure di prevenzione e di protezione, passiva ed attiva, finalizzate al contrasto del rischio di incendio nell’ambito della progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio con deposito di olio d’oliva vergine.
Nel segnalare che nulla è mutato in relazione all’istruttoria di prevenzione incendi per le attività in questione, che dovrà comunque seguire le procedure previste dal DM 7/8/2012 e dal relativo Allegato I (Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio), si esprime la convinzione che, con la redazione di questo documento, si forniscano le indicazioni per garantire un adeguato livello di sicurezza per i frantoi oleari-oleifici.
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