manutenzione
La manutenzione delle uscite di sicurezza è un obbligo di legge?
La manutenzione delle uscite di sicurezza così come la manutenzione di qualsiasi apparato ed impianto di sicurezza antincendio deve essere mantenuto in efficienza così come previsto dal D.M. 10/03/1998 e successive modifiche ed integrazione con un preciso programma di manutenzione con una cadenza non inferiore a 6 (sei) mesi.
Inoltre il proprietario deve sempre creare un sistema di controllo funzionale intermedio. Quando presente il manutentore deve attenersi a quanto descritto nelle norme UNI di riferimento. Per la manutenzione delle uscite di Sicurezza la normativa di riferimento è la UNI 11473, il Decreto Ministeriale (D.M.) 3/11/04 e la nota del ministero dell’interno del 08/05/2008. Abbiamo già affrontato il tema delle uscite di sicurezza in un nostro precedente articolo.
Oggi vorremmo approfondire anche un altro aspetto rispondendo alla gradita domanda di un nostro cliente. La richiesta di sapere se vi fosse l’obbligo o meno di effettuare la manutenzione delle uscite di sicurezza nasceva dalla volontà di non effettuare la manutenzione per risparmiare del denaro. Nel corso della conversazione abbiamo però cercato di far capire innanzitutto l’importanza delle uscite di sicurezza e dunque di averle sempre efficienti.
Troppo spesso infatti la manutenzione degli apparati antincendio e degli impianti antincendio sembra essere un onore senza nulla in cambio, fortunatamente sono sempre abbastanza rari i casi in cui i sistemi antincendio progettati, installati e infine manutenuti vengono realmente utilizzati. Questo senza ombra di dubbio resta un bene.
Ma cosa accadrebbe se nel momento della necessità questi non funzionassero? Che cosa accadrebbe se un maniglione antipanico alla vista nuovo di fabbrica si inceppasse nel momento del bisogno?
La manutenzione delle uscite di sicurezza è sicuramente tra i controlli di manutenzione antincendio quello meno effettuato eppure è il sistema di protezione passiva antincendio più importante all’interno di un’attività in quanto permette il veloce deflusso degli occupanti in caso di incendio o calamità naturali quali ad esempio i terremoti.
Rabbrividisco quando uscendo per ristoranti, supermercati, industrie e negozi mi imbatto in uscite di sicurezza con catene e lucchetto, oppure espositori messi davanti alle uscite di sicurezza, e nel caso delle fabbriche spesso in prossimità delle uscite di sicurezza troviamo i muletti fermi parcheggiati.
Altri casi eclatanti, che qui vi descrivo nella speranza di aumentare anche il vostro senso civico, sono ad esempio i motorini parcheggiati davanti a porte con il cartello “lasciare libero il passo uscita di emergenza”, ora qualcuno di voi penserà “ma dai per cinque minuti che ho parcheggiato li davanti”; lo so ma potrebbero essere quei cinque minuti che cambiano la vita di diverse famiglie. Non mi chiederei quindi se è obbligatorio effettuare la manutenzione delle uscite di sicurezza, piuttosto la domanda da porsi sarebbe questa: Come faccio a rendere più efficiente il mio sistema di uscite di sicurezza ed agevolare l’uscita dal mio locale in caso di emergenza? La risposta prossimamente. 😉
Infine per dovere di cronaca ti indico le sanzione a cui incorri in cui, nel caso fossi obbligato ad avere un estintore, questo non fosse presente:
OMISSIONE | NORMA VIOLATA | NORMA PENALE | SANZIONE |
Omessa manutenzione periodica di idonei presidi antincendio, ivi compresi gli estintori portatili. Omesso adeguamento dei luoghi di lavoro all’Allegato IV del D.Lgs. 81 del 09.04.08. | Art. 64, co. 1, lett. “a”, Art. 63, co. 1, D.Lgs. 81 del 09.04.08 Allegato IV, punto 4.1.3 | Art. 68 co.1 lett “b” | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 € |
D.Lgs. 81 del 09.04.2008 – Art. 64. –Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affi nchè: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; (omissis) D.Lgs. 81 del 09.04.2008 – Art. 63. –Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV. (omissis) D.Lgs. 81 del 09.04.2008 – Allegato IV 4.1.3.devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in effi cienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; |
Un commento
GRAZIANO
Buongiorno, alla luce dell’entrata in vigore del decreto 03set2021 che abroga interamente il D.M. 10.3.1998, nel quale vi erano gli unici riferimenti relativi alla manutenzione periodica obbligatoria di porte di sicurezza e maniglioni, a quale norma possiamo riferirci oggi per la manutenzione semestrale?
Vi ringrazio molto.