Normativa
La Formazione Frammentata
La sicurezza alimentare non può prescindere solo da buon sistema HACCP senza la giusta formazione in materia di sicurezza alimentare degli operatori che direttamente o indirettamente sono a contatto con i cibi, e i quali sono l’anello centrale nell’applicazione e nella riuscita di questo sistema tale da rendere un prodotto sicuro per il consumatore.
Ad affrontare nell’Unione Europea il tema della formazione del personale addetto al settore alimentare è il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
In particolare gli operatori del settore alimentare – come riportato al Capitolo XII “Formazione” dell’Allegato II del Regolamento – devono assicurare:
– che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
– che i responsabili dell’elaborazione e della gestione della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP:
– che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.
In Italia invece come viene gestita la formazione in sicurezza alimentare?
In Italia ogni regione risulta autonoma nel disciplinare la formazione di addetti e responsabili del settore alimentare in materia d’igiene e applicazione del sistema HACCP. E questa grande eterogeneità, con evidenti differenze tra le normative regionali, rischia di creare confusione e difficoltà tra gli operatori e le imprese del settore.
Nel Lazio zona di nostra pertinenza la formazione viene regolamentata con la Delibera della Regione Lazio 825/09:
Ai sensi del Reg. CE 852/04 l’operatore del settore alimentare deve assicurare l’idonea formazione del proprio personale, sia che si tratti di addetti alla manipolazione degli alimenti, sia che si tratti dei responsabili della gestione delle procedure HACCP.
La durata dei corsi per gli addetti alla manipolazione degli alimenti sarà commisurata alla tipologia delle attività svolte nell’impresa, ma non inferiore a 6 ore totali, mentre per i responsabili della procedura HACCP devono essere svolti almeno 20 ore.
Inoltre la formazione deve essere continua senza specificare i tempi.
In altre Regioni avendo come detto sopra autonomia legislativa le ore minime di formazione, i tempi di aggiornamento ma anche la validazione dei docenti o degli enti di formazione è differente che si vada in Lombardia o in Toscana o ancora in Puglia.
Questo comporta ad un’immensa confusione con domande come: se io faccio un corso nel Lazio e devo operare in Puglia varrà il mio attestato?
In questi casi le ASL territorialmente competenti sono meno rigorose, sensibili del fatto che esiste una palese eterogeneità di normativa.
Speriamo come è avvenuto per la sicurezza nei luoghi di lavoro un accordo Stato Regioni che possa accontentare tutti, docenti enti di formazione e imprese che operano nel settore alimentare
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Articolo a cura del Dott. Fontemaggi Fabio
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