manutenzione
La corretta gestione dei rifiuti da manutenzione
Secondo la direttiva 2008/98 viene definito «rifiuto» qualsiasi “sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. In altre parole, l’essere elencato nella lista del catalogo Europeo dei Rifiuti non caratterizza di per sé una sostanza od un materiale come rifiuto: per qualificare ‘rifiuto’ una sostanza, un materiale o, più in generale, un bene risulta determinante il comportamento che il soggetto tiene o è obbligato a tenere o intende tenere”.
Il produttore del rifiuto è uno dei pochi soggetti in grado di fornire informazioni relative alla pericolosità, la possibilità di riutilizzo, o la presenza di specifiche sostanze nel rifiuto. La conoscenza del processo che lo ha generato è un fattore importantissimo. Gli obiettivi di migliore gestione e valorizzazione dei rifiuti possono essere conseguiti solo a fronte di una maggiore consapevolezza delle problematiche e delle opportunità che caratterizzano la produzione e la gestione dei rifiuti.
L’affidamento a terzi che godono di professionalità fa si che il carattere di rifiuto venga acquisito da tale soggetto divenendone lui il produttore iniziale, in quanto compie un’attività di manutenzione e/o demolizione a sua totale discrezione, è lui che decide cosa fare e che compie materialmente l’attività di manutenzione, pertanto è ad esso che spetta la “paternità del rifiuto“.
Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/ schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire). Scarto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”, in caso di manutenzione esterna (effettuata presso gli stabili del cliente) con beni oggetto di manutenzione di proprietà del cliente, abbiamo due possibilità:
– il cliente decide di prendere in carico il rifiuto e si configura come detentore del rifiuto. Il Cliente può prendere in carico il rifiuto e provvedere alla sua gestione con conseguente conferimento a soggetti terzi autorizzati nelle modalità e nei tempi previsti dal D.Lgs. 152/06;
– il manutentore decide di farsi carico del rifiuto e si configura come produttore del rifiuto e farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito temporaneo. Il trasporto del rifiuto dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06). Il manutentore può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto prodotto in conto proprio (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06)”.
Se il rifiuto è classificato come non pericoloso “non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio”, mentre se il rifiuto è classificato come pericoloso le “quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno”. E il rifiuto “deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma bb) del D. Lgs. 152/06) e registrato entro 10 giorni o sul registro di carico/scarico (se non obbligato all’iscrizione al Sistri) o sul registro cronologico Sistri (se obbligato all’iscrizione al Sistri)”. In tal caso, i mezzi di trasporto adibiti unicamente alla movimentazione dei rifiuti di manutenzione dai siti di produzione alla sede legale o all’unità locale dell’impresa di manutenzione non hanno l’obbligo di installare le Black Box.
Sempre in caso di manutenzione esterna ma con beni oggetto di manutenzione di proprietà del manutentore, produttrice e detentrice del rifiuto è l’azienda di manutenzione. Dunque il Cliente, “non essendo né detentore né produttore del rifiuto, non può prendere in carico il rifiuto”: è il manutentore che deve farsi carico del rifiuto.
In caso di manutenzione interna il manutentore, che si configura sia come produttore che come detentore del rifiuto, deve farsi carico del conferimento del rifiuto. E in questo caso “il trasporto del bene oggetto di manutenzione dal sito del Cliente può essere effettuato con semplice Documento di Trasporto in conto lavorazione”.
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