Sicurezza
Il documento di valutazione rischi
Ci sono rischi e rischi, sapevate che oltre al Documento di Valutazione Rischi vi è anche l’obbligo per tutte le attività, anche senza dipendenti, di fare una valutazione del rischio di incendio? E che in Italia non esistono attività a rischio incendio zero?
Uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro è la valutazione dei rischi redatta ai sensi del DM 10 marzo 1998 (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). La valutazione dei rischi di una realtà lavorativa si esegue individuando tutti i pericoli connessi all’ attività svolta e quantificandone il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si trasformi in danno.
È obbligo del Datore di Lavoro effettuare la valutazione dei rischi che avviene in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”. La realizzazione di tali documenti è di fondamentale importanza, ma è solo il primo passo! Non basta analizzare i rischi presenti nell’azienda, il Datore di Lavoro deve prevedere un piano di miglioramento atto a eliminare o ridurre sufficientemente i rischi.
La valutazione del rischio incendio fornisce sia i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze. Per ciascuna area lavorativa è rilevante prendere in considerazione la sua posizione in azienda rispetto alle altre aree di lavoro e le caratteristiche dei luoghi, la presenza di materiali infiammabili, l’esecuzione di operazioni pericolose e la fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, la tipologia e l’entità delle fonti d’innesco, la consistenza numerica delle persone coinvolte, e la possibile presenza di persone non informate delle misure di gestione dell’emergenza ed eventuali disabili. Questa operazione permette di “classificare l’Azienda in base al rischio d’incendio e di verificare l’adeguatezza dei luoghi di lavoro alla normativa”.
Da tale classificazione derivano anche gli specifici obblighi del Datore di Lavoro “per quanto concerne le modalità di addestramento antincendio della propria squadra di emergenza”. Infatti, Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’esigenza, una volta valutato il rischio incendio in Azienda, di “predisporre un apparato permanente composto di addetti che si occupino di: ispezionare gli ambienti di lavoro, identificarne i pericoli e agire adeguatamente in caso di sviluppo di un focolaio o, più generalmente, di intervenire al verificarsi di un’emergenza, anche se di natura diversa dall’incendio (terremoti, crolli, allagamenti, ecc.)”.
Lo svolgimento dell’analisi e della valutazione si conclude con lo studio della tollerabilità, la gestione dei rischi residui e l’individuazione delle azioni di miglioramento. In questo senso la valutazione del rischio d’incendio è un procedimento attraverso il quale vengono definiti nei luoghi di lavoro il livello di rischio, le azioni e le misure per minimizzarlo. E in tale situazione “assume una notevole rilevanza la definizione delle protezioni che consentono di condurre il rischio ad un livello accettabile”.
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